Si può inviare l'autocertificazione per posta, fax o per via telematica.
La Pubblica Amministrazione è tenuta ad accettare l'autocertificazione (in caso contrario commette violazione dei doveri d'ufficio) e non può inoltre ritardare l'inizio di un procedimento per verificare quanto dichiarato da un cittadino in autocertificazione.
I privati possono invece decidere discrezionalmente se accettare l'autocertificazione.
Nell'autocertificazione deve essere dichiarata la disponibilità al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/1996.
Non si possono autocertificare:
- certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità UE, marchi e brevetti.
Si possono autocertificare:
- data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, - stato di: celibe, coniugato, già coniugato, vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente e del discendente
- posizione agli effetti degli obblighi militari
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta
- esami sostenuti; titolo di: specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale
- possesso della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
Requisiti